Il 22 dicembre 1997 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 297) iltesto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Dicembre 1997 (di seguito
DPCM 5/12/1997): Determinazione dei requisit i acust ici passivi degl i edif ici .
Il presente capitolo ha lo scopo di esporre i contenuti del Decreto.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 3 comma 1 lettera e) della legge 447
del 1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e riguarda la determinazione di:
* requisiti acustici di sorgenti sonore interne agli edifici
* requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera
Il Decreto non riguarda gli altri tipi di sorgenti sonore (strade, ferrovie ecc.). Per tali
sorgenti viene fatto riferimento agli altri provvedimenti attuativi previsti dalla Legge 447.
RUOLO DEL PROGETTISTA
Durante la fase di progettazione è necessario realizzare un progetto acustico preventivo
seguendo le indicazioni riportate nelle norme tecniche di riferimento (UNI EN 12354, UNI
TR 11175).
Per garantire una adeguata protezione dai rumori da impianti, dovrà essere progettata
anche l’integrazione impiantistica (appositi cavedi per gli scarichi ecc.).
Ogni edificio ha caratteristiche proprie. È quindi necessario realizzare relazioni
particolareggiate all’interno delle quali inserire tutte le necessarie indicazioni di corretta
posa in opera. Una relazione tecnica basata su indicazioni generiche quali l’adozione di
pacchetti tipo (“soluzioni conformi”), difficilmente potrà garantire il rispetto dei requisiti
acustici passivi in opera.
RESPONSABILITA'
Nel caso che un edificio di nuova costruzione non rispetti i valori definiti nel DPCM
5/12/1997 la responsabilità può ricadere su diversi soggetti.
* Il progettista (nel caso non abbia considerato attentamente tali parametri in fase di
progettazione).
* Il costruttore (nel caso abbia costruito in maniera non conforme al progetto acustico o nel caso non si sia preoccupato di verificare il rispetto dei requisiti nel progetto).
* Il Comune (nel caso non abbia richiesto la verifica dei parametri definiti da una legge nazionale).
* Il committente stesso (nel caso non si sia preoccupato di richiedere la verifica dei parametri alle figure citate in precedenza e decida successivamente di rivendere a terzi il proprio immobile).



