plus minus gleich

Autorizzazione paesaggistica semplificata

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Sul provvedimento è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, e dunque il definitivo via libera da parte del Consiglio dei Ministri apre le porte ad una prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si riportano di seguito le prime sommarie indicazioni, rimandando alle pagine riservate agli abbonati per un completo approfondimento.
Scopo del provvedimento
Il provvedimento è emanato in base all'art. 146, comma 9, del D. Leg.vo 42/2004, il quale prevede appunto che con regolamento siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
L'elenco dei tipi di interventi qualificati di lieve entità, che è tassativo allo scopo di dare certezza e uniformità su tutto il territorio nazionale in ordine a quali siano gli interventi qualificati lievi, è allegato al provvedimento, e comprende 39 tipi di interventi (rispetto ai 42 previsti dalla versione iniziale) che hanno un'incidenza visibile sul paesaggio stimata intorno al 75% del totale degli interventi. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali potranno peraltro essere apportate all'elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica.
La procedura semplificata in sintesi
Quanto alla procedura, in estrema sintesi, è in primo luogo prevista una semplificazione dal punto di vista documentale, in quanto l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda tipo da un tecnico abilitato, che dovrà attestare anche la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica. Viene quindi esclusa l'applicazione del DPCM 12/12/2005, che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, fatta eccezione per la scheda, allegata al suddetto DPCM, da utilizzare per la presentazione dell'istanza.
Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in commento, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Quanto alla procedura, è prevista una prima verifica in ordine alla applicabilità o meno della modalità semplificata, nonché una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, con rigetto immediato della domanda nel caso in cui l'amministrazione competente esprima valutazione negativa.
In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione invia la pratica al soprintendente, che può in alternativa esprimere parere favorevole vincolante, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione, ovvero rigettare direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale.
Il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, nel caso in cui l'area interessata sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio. In questo caso la titolarità del provvedimento di rigetto dell'istanza resta comunque in capo all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi ordinari.
I principali interventi oggetto della semplificazione
Tra gli interventi sottoposti a semplificazione si segnalano:
• incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc;
• interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Leg.vo 42/2004;
• aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
• realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe;
realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
• realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni;
• interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche;
• realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno;
• modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza.

Fonte: Legislazione tecnica

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Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Luglio 2010 11:24  

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