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Detrazione 36%

tagli-detrazioniIncentivi Ristrutturazioni

Con la nuova finanziaria annualità 2007, la detrazione IRPEF ritorna al 36%. Anche l' iva ritorna al 10%.
 

L'agevolazione principalmente consiste nella possibilità di detrarre dall' IRPEF una quota pari al 36% dell'importo delle spese sostenute per l'esecuzione di determinate opere edilizie da parte del proprietario o dei proprietari o di coloro che ne hanno diritto, fino ad un importo massimo di 48.000 euro per ogni immobile.

L'articolo 29 del ddl Finanziaria prevede che le agevolazioni si applicano agli interventi di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 289/2002; il suddetto articolo richiama gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 457/1978, che sono:

Tale detrazione può essere ripartita per un periodo di 10 anni. Per i soggetti ultrasettantacinquenni le quote potranno scendere a 5, mentre per gli ultranovantenni potranno essere 3.
 
Principlamente possiamo distinguere 3 grandi tipologie di seguito elencate:
 
1) INTERVENTI NELL'ABITAZIONE
 
2) PERTINENZE (BOX, GARAGE)
 
3) ACQUISTO DELLA CASA RISTRUTTURATA

Detrazione 55%

55%Incentivi Fiscali

Con le scorse manovre finanziarie sono stati introdotti dei Bonus fiscali per alcune categorie di lavori edilizi riguardanti coperture, pannelli isolanti, infissi esterni, impianti, ecc., finalizzate ad ottenere elevate prestazioni di isolamento termico, per favorire la tutela ambientale ed il risparmio energetico in edilizia sia sul nuovo costruito che sull’esistente.

La detrazione è da applicare sul costo effettivamente sostenuto, al netto di eventuali sconti, di cui può usufruire l'interessato e comprende:
•  Fornitura e posa dei prodotti;
•  Spese tecniche di asseverazione;
•  Certificazioni/attestazioni.
 
Le opere soggette alla detrazione:
  • Serramenti e infissi
  • Caldaie a condensazione
  • Caldaie a biomassa
  • Pannelli solari
  • Pompe di calore
  • Coibentazione pareti e coperture
  • Riqualificazione globale

Riqualificazione Energetica

Cappotto termico - 55%

Per riqualificazione energetica dell’edificio si intendono tutte le operazioni, tecnologiche e gestionali, atte al conferimento di una nuova (prima inesistente) o superiore (prima inadeguata) qualità prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica, volte cioè alla razionalizzazione dei flussi energetici che intercorrono tra sistema edificio (involucro + impianti) ed ambiente esterno.

In generale, gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono finalizzati a:
migliorare il comfort degli ambienti interni;
contenere i consumi di energia;
ridurre le emissioni di inquinati e il relativo impatto sull’ambiente;
utilizzare in modo razionale le risorse, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili in sostituzione dei combustibili fossili;
ottimizzare la gestione dei servizi energetici;

Leggi tutto:

Attestato Qualificazione/Certificazione Energtica

aqe25/07/09 Aggiornamento:

L'attestato di Qualificazione Energetica è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di QUALIFICAZIONE Energetica
(ad esclusione delle pratiche per il 55%)

L'attestato di qualificazione energetica era quel documento "transitorio" introdotto dal d.lgs. 311/06 che sostituisce, in quelle regioni sprovviste del decreto attuativo (quindi tutte fuorichè regione lombardia e provincie autonome di Trento e Bolzano) l'attestato di certificazione energetica.

Dal 1° Luglio 2009

VENDITA o LOCAZIONE ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di CERTIFICAZIONE energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005.
Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni sprovviste di una propria legge in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; ora, con le Linee Guida, in queste Regioni, l’attestato di qualificazione energetica scompare per lasciare il posto all’attestato di certificazione energetica.

La procedura di certificazione energetica degli edifici prevede che il TITOLARE del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal PROPRIETARIO, o dal detentore dell’immobile, richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica dell’immobile. 

Per approfondimenti : qui

Per richiedere informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Canne fumarie

Calcolo e Relazione

Progettazione, calcolo e relazione conlusiva a norma UNI dei Condotti di Evacuazione così come richiesto dalla ex L. 10/91, DLgs 192/05 e DLgs 311/06.
Tale relazione deve essere allegata alla Relazione Verifiche Termiche in caso di nuovi edifici o ristrutturazioni impiantistiche.

Il dimensionamento ed il calcolo sarà redatto sulla base delle seguenti normative:

Norma UNI 9615 - Camini singoli - funzionati con qualsiasi combustibile e per tutte le potenzialità;
Norma UNI 10640 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi a gas di tipo B;
Norma UNI 10641 – Canne fumarie collettive per apparecchi a gas di tipo C;
Norma UNI 10641 – Camini singoli per apparecchi a gas di tipo C - potenzialità max 35Kw;
Norma UNI 10845 -UNI EN 13384-1 - Calcolo della sezione di condotti e camini funzionanti con pressione positiva per apparecchi di tipo C;
Norma UNI 11071 - -UNI EN 13384-1 Calcolo della sezione di condotti e camini funzionanti con pressione positiva per caldaie a condensazione;
UNI EN 13384-1 Calcolo della sezione di condotti e camini funzionanti con pressione positiva per l’evacuazione fumi motori endotermici: Gruppi elettrogeni - Motopompe etc.

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