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25/07/09 Aggiornamento:
L'attestato di qualificazione energetica era quel documento "transitorio" introdotto dal d.lgs. 311/06 che sostituisce, in quelle regioni sprovviste del decreto attuativo (quindi tutte fuorichè regione lombardia e provincie autonome di Trento e Bolzano) l'attestato di certificazione energetica.
Dal 1° Luglio 2009
Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di CERTIFICAZIONE energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005.
Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni sprovviste di una propria legge in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; ora, con le Linee Guida, in queste Regioni, l’attestato di qualificazione energetica scompare per lasciare il posto all’attestato di certificazione energetica.
La procedura di certificazione energetica degli edifici prevede che il TITOLARE del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal PROPRIETARIO, o dal detentore dell’immobile, richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica dell’immobile.
Per approfondimenti : qui
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